Trasferimento di residenza
Iscrizioni anagrafiche e cambio di indirizzo
Il cittadino che cambia indirizzo all'interno del Comune o si trasferisce in altro Comune deve dichiarare la variazione entro 20 giorni (o direttamente da casa propria, inviando i documenti per posta, pec, mail o recandosi all'Ufficio Anagrafe).
Gli effetti giuridici delle variazioni/iscrizioni decorrono dalla data della dichiarazione.
Il cambio di indirizzo e l'iscrizione anagrafica dall'estero sono registrati entro 2 gg lavorativi dalla dichiarazione e producono immediatamente i propri effetti. L'iscrizione anagrafica da altro comune è registrata in via preliminare entro 2 gg lavorativi, tuttavia perché possa produrre a pieno i propri effetti è necessario attendere la conferma della cancellazione da parte del comune di provenienza.
In tutti i casi, la dichiarazione è sottoposta ad accertamento della Polizia Municipale circa l'effettiva sustistenza del requisito della dimora abituale. L'istruttoria deve concludersi entro 45 gg.
In caso di dichiarazioni mendaci il movimento anagrafico è annullato (ovvero si ritorna alla posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica). Sarà data comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza; sono previste sanzioni penali.
Dal 19 gennaio 2013 la Motorizzazione Civile NON invia più l'etichetta di aggiornamento dell'indirizzo per la patente di guida. Nel caso in cui dopo 180 giorni non sia pervenuto a domicilio l'etichetta di aggiornamento della carta di circolazione, è necessario che l'interessato contatti la Direzione Centrale della Motorizzazione Civile al n. verde 800232323.
Modulistica per dichiarazioni di residenza
Per la compilazione del modulo sono necessarie le seguenti informazioni:
• dati relativi alla patente di guida e carta di circolazione/contrassegno di identificazione degli eventuali veicoli di proprietà, necessari per la richiesta di aggiornamento di indirizzo da inoltrare alla Motorizzazione Civile (una per ogni familiare interessato)
• Per i cittadini stranieri questa procedura si avvia soltanto se in possesso di documenti (patente o carta di circolazione) italiani.
• codice fiscale, se non già residenti nel Comune
• indirizzo esatto dell'abitazione (denominazione via dello stradario ufficiale, numero civico, frazione);
• informazioni utili ad orientare l'attività informativa della Polizia Municipale (giorni, fasce orarie di presenza nell'abitazione cc..);
• per le scissioni di nucleo familiare comprendenti minori, il consenso al trasferimento dell'altro genitore.
• per chi entra in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc..) la denuncia è di competenza del capo-convivenza e non del diretto interessato.
Oltre a quanto sopra i cittadini stranieri devono produrre:
se appartenenti ai paesi dell'U.E.:
documentazione del possesso dei requisiti previsti per il soggiorno o Attestazione di Soggiorno Permanente e richiesta di iscrizione anagrafica in bollo (€16,00);
se appartenenti ad un paese extracomunitario:
permesso/carta di soggiorno o, ricevuta della richiesta di rinnovo o, nei casi previsti la ricevuta della presentazione del primo permesso e passaporto con visto d'ingresso per motivi familiari/di lavoro rilasciato dall'Autorità Consolare Italiana nel paese di origine e copia non autenticata del nulla-osta/contratto di lavoro sottoscritto allo Sportello Unico per l'Immigrazione o, nel caso di discendenza da avo italiano, ricevuta della dichiarazione di presenza e attestazione dell'autorità consolare italiana all'estero competente, della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo.
Registrazione in anagrafe di eventi di stato civile/rapporti di parentela da parte di cittadini stranieri.
Per poter registrare in anagrafe il matrimonio celebrato all'estero o gli altri eventi di stato civile (divorzio, paternità e maternità ecc) è necessario produrre l'atto relativo legalizzato e tradotto in Italiano nelle forme di legge.
Fatti salvi i casi di esenzione previsti da accordi/convenzioni internazionali, alla legalizzazione si provvede all'estero mediante l'Apostille, apposta sul documento dall'Autorità Straniera competente o, mediante certificazione dell'Ambasciata/Consolato d'Italia nello Stato Estero di riferimento.
La traduzione può essere richiesta sia all'Autorità Consolare Italiana nello stato estero di provenienza che in Italia, all'Ambasciata dello Stato Estero di appartenenza, in questo caso - fatti salvi particolari accordi internazionali - la firma del traduttore deve poi essere legalizzata in Prefettura.
Per ulteriori informazioni:
Comune di San Miniato - Ufficio Anagrafe
tel. 0571.406508/505 – Fax 0571.418309 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.