Cremazione e affidamento delle ceneri
L'autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affido personale delle ceneri è data nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto.
La domanda di cremazione, dispersione ceneri e affido personale delle ceneri ed i relativi provvedimenti di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
- Cremazione
- Affidamento e conservazione delle ceneri
- Dispersione delle ceneri
- Normativa di riferimento
CREMAZIONE
La domanda è indirizzata al Sindaco del comune di decesso: può esser presentata personalmente dal coniuge o parente del defunto, anche tramite un loro incaricato (es: addetto Impresa di Onoranze Funebri), o inoltrata a mezzo posta.
Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti:
- la volontà del defunto di essere cremato;
- il certificato del medico necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'autorità giudiziaria.
- copia del documento di identità valido del richiedente
Forma della volontà espressa in vita dal defunto
- disposizione testamentaria;
- iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
in mancanza, volontà manifestata dal coniuge;
in difetto, volontà manifestata dal parente più prossimo (individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
La domanda è indirizzata al Sindaco del comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.
Forma di volontà espressa in vita dal defunto
La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri, a specifica persona, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri.
I “congiunti” che possono rendere questa dichiarazione sono:
- coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
- in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi).
Consegna delle ceneri
Le ceneri sono consegnate da parte del gestore del crematorio cimiteriale mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/1990), previa verifica:
- dell'atto di autorizzazione di dispersione o affido delle ceneri;
- dell'atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.
DISPERSIONE DELLE CENERI
La domanda, corredata da tutti i documenti e gli atti comprovanti la volontà del defunto, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune del luogo di decesso o, a seconda dei casi, al Sindaco del Comune ove sono già tumulate le ceneri:
Forme di volontà espressa in vita dal defunto
La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
Luoghi dove disperdere le ceneri
Nell'ambito del territorio comunale è possibile disperdere le ceneri nei seguenti luoghi:
- area cimiteriale appositamente individuata;
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario (è vietata la dispersione nei centri abitati);
- in natura (nei tratti liberi da natanti e manufatti): lago o fiume.
Persona autorizzata alla dispersione
Persona indicata per volontà del defunto oppure in mancanza:
- coniuge
- figli
- altri familiari aventi diritto
- esecutore testamentario
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
- personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l'attività funebre
Normativa di riferimento
- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria
- Legge n. 130 del 30.03.2001 - Disposizioni in materia di cremazione e diaspersione delle ceneri
- Legge Regionale n. 39 del 31.05.2004 - Affidamenti, conservazione e dispersione delle ceneri
- Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali (artt. 25-28)
Per ulteriori informazioni:
Comune di San Miniato - Ufficio di Stato Civile
Via dei Beccai, 54 - San Miniato Basso
tel. 0571.406503/504 – Fax 0571.418309 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.